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REGISTRAZIONE MARCHIO
REGISTRAZIONE MARCHIO
La fattura elettronica è definita dal legislatore come documento informatico ossia “il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

L’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (Testo Unico I.V.A.) stabilisce quindi non solo le informazioni minime perché un documento sia considerato “fattura”, ma anche le condizioni affinché lo stesso sia effettivamente una “fattura elettronica”. Il terzo comma, infatti, prevede quelli che sono considerati i tre pilastri della fattura: autenticità, integrità e leggibilità.